Articolo 1. Costituzione
E' costituita l'Associazione "MUSEO ETNOLOGICO MONZA E
BRIANZA" ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale)
con sede a Monza.
Articolo 2. Oggetto
L'Associazione, senza fini di lucro, basata sul volontariato
e con intendimenti di solidarietà sociale per la tutela, promozione
e valorizzazione di cose di interesse artistico storico e culturale,
ha per scopo:
- istituire un Museo di interesse locale che
conservi ed esponga al pubblico documenti e materiale relativi al
territorio ed all'ambiente della Brianza;
- favorire attività connesse e accessorie quali,
intraprendere iniziative, gestire servizi, organizzare mostre e manifestazioni,
per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione delle tradizioni
culturali di Monza e Brianza;
- divieto di svolgere attività diverse.
Articolo 3. Durata
La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100.
L'assemblea dei soci ha la facoltà di prorogare la durata dell'associazione
con delibera assunta almeno 30 giorni prima della data prefissata per
la scadenza.
L'anno sociale coincide con l'anno solare.
Articolo 4. Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- dalle quote sociali;
- dalle pubbliche e private contribuzioni;
- dalle donazioni e dalle liberalità testamentarie
a favore dell'associazione stessa;
- dai beni comunque acquistati a qualsiasi
titolo;
- dalla somma vincolata a garanzia.
Articolo 5. Soci
Possono far parte dell'associazione persone, enti pubblici
e privati ed associazioni che ne facciano domanda, oppure siano invitati
dal Consiglio dell'associazione.
L'associazione è composta da soci fondatori, soci effettivi, soci sostenitori,
soci onorari. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
Ogni quota associativa non è trasmissibile salvo per causa di morte
e non è rivalutabile.
La qualifica di socio sostenitore o di socio onorario può essere attribuita
dal consiglio a persone fisiche o giuridiche che conferiscano all'associazione
sussidio materiale o prestigio morale di particolare rilevanza.
La qualità di socio si perde per morte, recesso, esclusione. Possono
essere esclusi i soci che con il loro comportamento rechino pregiudizio
all'associazione; l'esclusione è deliberata dal Consiglio.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
Articolo 6. Organi sociali
Gli organi sociali sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- i Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sono elettive, con libera
eleggibilità e non vengono retribuite.
Articolo 7. Assemblee
L'Assemblea dei soci è sovrana; può essere ordinaria e
straordinaria ed è composta dai soci di cui all'art.5 in regola con
il versamento della quota.
- L'Assemblea ordinaria delibera su:
- il consuntivo della gestione annuale;
- il preventivo per l'anno successivo;
- la nomina dei Consiglieri, previa determinazione del numero;
- la nomina dei Revisori dei Conti.
- L'Assemblea straordinaria delibera su:
- le modifiche allo statuto e ai regolamenti;
- lo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio almeno
una volta all'anno entro il mese di aprile mediante comunicazione scritta,
diretta a ciascun socio, con l'avviso di convocazione contenente l'Ordine
del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea può essere convocata anche su domanda sottoscritta da almeno
un decimo dei soci.
L'Assemblea può essere tenuta anche fuori dalla sede sociale.
Ogni socio può farsi rappresentare, con pieni poteri, da un altro socio
con delega scritta.
Possono partecipare alla votazione i soci maggiori di età iscritti da
almeno sei mesi e qualunque sia la loro qualifica.
Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota
e può essere portatore al massimo di tre deleghe.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, anche per eventuali modifiche
dello Statuto, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà
dei soci.
Un'ora dopo la prima convocazione l'Assemblea si intende validamente
costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza,
dal Vice Presidente.
L'Assemblea una volta all'anno è convocata per approvare:
- la relazione del Presidente sull'attività
svolta dal Consiglio e dall'Associazione nell'anno precedente e suoi
programmi in corso;
- il rendiconto annuale economico e finanziario
consuntivo e preventivo sentita la relazione dei Revisori dei Conti.
Le Assemblee verranno verbalizzate, trascritte
sul libro verbali ed il testo verrà tenuto a disposizione insieme ai
rendiconti.
Articolo 8. Consiglio
Il Consiglio è composto da sette ad undici membri eletti
dalla Assemblea.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni dal momento della rispettiva
nomina e possono essere riconfermati.
Decadono dalla carica in caso di assenza non giustificata a tre riunioni
consecutive.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli
altri provvedono a sostituirli con i primi non eletti.
I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza, i Consiglieri rimasti in carica devono
convocare l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti.
Se viene meno l'intero Consiglio, i Revisori dei Conti provvederanno
a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente
che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Nomina pure
un Segretario ed un Tesoriere, anche fra estranei al Consiglio stesso.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, di iniziativa o quando ne sia
fatta motivata richiesta da almeno cinque dei suoi componenti.
L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da
trattare, deve essere spedito almeno otto giorni prima della convocazione.
Nei casi di urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso ridotto
a due giorni.
Il Consiglio è validamente costituito con l'intervento della maggioranza
dei suoi componenti.
Hanno diritto al voto solo i Consiglieri nominati dall'Assemblea.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione.
In particolare provvede:
- alla gestione ordinaria e straordinaria
della associazione in ottemperanza alle deliberazioni della assemblea;
- a predisporre il bilancio preventivo;
- a predisporre il conto consuntivo dell'esercizio;
- ad amministrare il patrimonio dell'associazione
e a prendere ogni inerente decisione;
- a deliberare sull'accettazione di donazioni,
di eredità e legati;
- a deliberare circa la nomina, la cessazione
ed il trattamento del personale dell'associazione;
- a programmare l'attività dell'associazione
per il raggiungimento degli scopi sociali;
- a elaborare le proposte dei soci;
- a proporre all'assemblea le modifiche
statutarie.
Il Consiglio, su proposta del Presidente, può
delegare anche ai propri componenti, con firma singola o abbinata, il
compimento di singole pratiche. I poteri e le facoltà di firma dei funzionari
della associazione sono attribuiti dal Consiglio.
Il Consiglio può deliberare i regolamenti relativi:
- all'organizzazione del Museo ed alla conservazione delle raccolte;
- alle altre attività dell'Associazione;
- al personale;
- all'amministrazione del patrimonio.
In carenza dei regolamenti, le deliberazioni sono prese dal Consiglio
di volta in volta.
Articolo 9. Presidente e Vice Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione,
sovrintende l'andamento della Associazione e cura l'applicazione dello
Statuto.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente nelle sue funzioni e
lo sostituisce in caso di assenza o di carica vacante.
Articolo 10. Segretario e Tesoriere
Il Segretario assiste il Consiglio, redige e conserva i verbali
dell'Assemblea e del Consiglio, cura le convocazioni e tiene l'elenco
soci; inoltre collabora con il Presidente per il buon funzionamento
della Associazione.
Il Tesoriere redige e conserva i libri contabili, cura tutti i rapporti
finanziari con Istituti di Credito, enti e privati.
Ha la firma disgiunta da quella del Presidente per l'erogazione dei
fondi su espressa delega del Consiglio e nei limiti da questo indicati.
Il Tesoriere, su richiesta, deve rendere conto al Presidente della situazione
di cassa.
Articolo 11. Revisori dei Conti
La regolarità dell'amministrazione e della contabilità della
Associazione è controllata da due Revisori dei Conti, nominati dalla
Assemblea.
Essi sono scelti fra persone esperte di amministrazione, durano in carica
con il Consiglio e sono confermabili; possono compiere anche individualmente
atti di ispezione e di controllo, e redigono la relazione sul conto
consuntivo prima dell'esame di questo da parte del Consiglio.
In caso di cessazione della carica durante il periodo di nomina, si
provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti la cui nomina
verrà ratificata nella prima assemblea.
Il Revisore che subentra dura in carica per la residua parte del periodo.
Articolo 12. Utili e avanzi di gestione
E' esclusa ogni possibilità di distribuzione, anche in modo
indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla Legge.
Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 13. Scioglimento
In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa,
il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione del territorio
brianteo con finalità analoghe, non lucrative di utilità sociale o ai
fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.
3 comma 190, della legge 662 del 23/12/96 e salvo altra destinazione
imposta dalla legge.
Articolo 14. Norma generale
Per tutto quanto non previsto si rinvia alla normativa di legge
riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Monza, 23 giugno 1998
|